2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 1-segundo. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma https://myeasybookmarks.com/story3975024/una-revisi%C3%B3n-de-reati-di-riciclaggio